Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 28 del 14-2-2005.htm
Legge 3 dicembre 2004 n. 291, art. 1 bis.
Direzione
Centrale
delle
Entrate Contributive
Ai
Dirigenti centrali e
periferici
Ai
Direttori delle Agenzie
Ai
Coordinatori generali,
centrali e
Roma, 14
Febbraio 2005
periferici dei Rami
professionali
Al
Coordinatore generale
Medico legale e
Dirigenti Medici
Circolare
n. 28
e,
per conoscenza,
Al
Presidente
Ail
Consiglieri
di Amministrazione
Al
Presidente e ai Membri del
Consiglio
di Indirizzo e Vigilanza
Al
Presidente e ai Membri del
Collegio dei Sindaci
Al
Magistrato della Corte dei
Conti delegato
all’esercizio del
controllo
Ai
Presidenti dei Comitati
amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al
Presidente della
Commissione centrale
per l’accertamento e la
riscossione
dei contributi
agricoli unificati
Ai
Presidenti
dei Comitati regionali
Allegati 1
Ai
Presidenti
dei Comitati provinciali
OGGETTO:
Legge 3 dicembre 2004 n. 291, art. 1 bis.
SOMMARIO
:
Estensione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria
e del trattamento di mobilità al
personale, anche navigante, dei vettori aerei e delle società da
questi derivanti a seguito di processi di riorganizzazione o trasformazioni
societarie.
PREMESSA
La legge 3 dicembre 2004 n. 291
ha convertito il decreto legge 5 ottobre 2004 n. 249 recante interventi
urgenti in materia di politiche del lavoro e sociali.
La principale novità in tema di
ammortizzatori sociali contenuta nella legge di conversione è rappresentata
dall’art. 1 bis (allegato 1 ) che ha disposto, a decorrere dal 1 gennaio
2005, l’estensione del trattamento di cassa integrazione guadagni
straordinaria e del trattamento di mobilità al personale, anche navigante, dei vettori aerei e delle società
da questi derivanti a seguito di processi di riorganizzazione o
trasformazioni societarie.
Infatti, la citata norma ha
previsto che in caso di crisi occupazionale, di ristrutturazione aziendale,
di riduzione o trasformazione di attività il Ministro del Lavoro e delle
Politiche sociali possa concedere, sulla base di specifici accordi in sede
governativa, il trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria per
24 mesi. I dipendenti delle suddette imprese, inoltre, a partire dal 1
gennaio 2005 possono essere ammessi al trattamento di mobilità di cui
all’art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223.
IMPRESE DESTINATARIE E OBBLIGO
CONTRIBUTIVO
Occorre precisare che la
disposizione dall’art. 1 bis, della legge n. 291/2004, in quanto finalizzata a fronteggiare la
situazione di crisi che ha investito, in generale, il settore del trasporto
aereo, anche a livello internazionale, trova applicazione, a partire dal 1
gennaio 2005, nei confronti delle imprese che svolgono attività di
navigazione aerea (vettori aerei) che hanno alle proprie dipendenze personale
navigante, iscritto al fondo volo, e personale impiegato nella gestione delle
attività di terra connesse al traffico aereo.
La norma, inoltre, si applica
anche nei confronti delle società costituite
a seguito di processi di riorganizzazione o trasformazione delle
suddette imprese di navigazione aerea. Si tratta di società costituite per lo
svolgimento di attività ausiliarie che, in genere, gestiscono le attività di
terra quali la movimentazione di bagagli, di merci etc.
A decorrere dal 1 gennaio 2005,
le imprese sopra individuate sono tenute al versamento della contribuzione
prevista dalla vigente legislazione in materia di cassa integrazione guadagni
straordinaria (0,90%) e di mobilità (0,30%) indipendentemente dal limite
dimensionale di più 15 dipendenti.
In caso di ammissione al
trattamento di cigs sarà, inoltre, dovuto il contributo addizionale nella
misura pari al 4,50% o al 3,00% sulle integrazioni effettivamente
corrisposte, rispettivamente per le imprese con più 50 o fino a 50 dipendenti, da versare contestualmente
alle operazioni di conguaglio relative alle integrazioni stesse.
Qualora, invece, le imprese
sopra individuate attivino procedure per la
collocazione in mobilità del personale, ai sensi dell’art. 4 della
legge 23 luglio 1991, n.223, le stesse saranno tenute al versamento della
tassa di ingresso di cui all’art.5, comma 4, della citata legge.
Le suddette imprese
continueranno ad essere escluse, unitamente a tutte le altre imprese la cui
attività si svolga in rapporto di ausiliarietà nei confronti di quelle di
navigazione aerea, dall’obbligo della
contribuzione per la cassa integrazione guadagni ordinaria di cui all’art. 3,
del D.Lg. C.P.S. 12 agosto 1947, n.869. (vedi nota 1)
CLASSIFICAZIONE DELLE AZIENDE
Le aziende rientranti nel campo
di applicazione dell’art.1 bis della legge n. 291/2004 dovranno essere
contraddistinte tempestivamente, a decorrere dal 1 gennaio 2005, dal codice
di autorizzazione “2X” che, a partire dalla medesima data, avrà il
significato di “
azienda destinataria della
normativa di cui all’art.1 bis della legge n.291/2004 tenuta al versamento,
dal 1 gennaio 2005, della contribuzione cigs e mobilità”.
(vedi nota 2)
Il predetto codice di
autorizzazione dovrà essere attribuito a tutte le posizioni aziendali dei
vettori aerei classificate con c.s.c. 1.15.04. - Istat 62.10 o 62.20 - e, nel caso in cui ricorrano le
condizioni di cui al punto 1), a tutte le posizioni aziendali classificate
con c.s.c. 1.15.05 o c.s.c. 1.15.06 – Istat 63.11.1 e 63.23.0- collegate o
derivate da quelle di un vettore aereo.
Queste ultime, classificate con
c.s.c 1.15.05 o con c.s.c. 1.15.06 continueranno ad essere contrassegnate,
come precisato al precedente punto 1), dal c.a. “1D” che in presenza del
codice “2X” assumerà il significato di esclusione dalla sola contribuzione
per la cassa integrazione salariale ordinaria.
ISTRUZIONI PER I DATORI DI
LAVORO
Le aziende che, ai sensi della normativa in esame, sono soggette , con
effetto dal 1° gennaio 2005, all’obbligo del versamento della contribuzione
per cigs e mobilità provvederanno, con la
medesima decorrenza, ad esporre le suddette contribuzioni, unitamente
alle altre contribuzioni dovute, in corrispondenza dei codici qualifica.
Qualora le aziende non abbiano provveduto al versamento della contribuzione
per Cigs e mobilità, a partire dal mese di gennaio 2005, le stesse potranno
provvedere a regolarizzare la citata contribuzione, in base alla delibera n.
5 del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto del 26/03/1993, approvata
con D.M. 7.10.1993, entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di
emanazione della presente circolare senza addebito di somme aggiuntive ed
interessi (vedi nota 3).
A tal fine, per il versamento
della contribuzione pregressa i datori di lavoro si atterranno alle seguenti
modalità:
- per l’esposizione della contribuzione CIGS, utilizzeranno nei quadri
"BC" del modello DM10/2 il già previsto codice "M210";
- per l’esposizione della contribuzione di mobilità, utilizzeranno
nei quadri "B-C" del modello DM10/2 il già previsto codice
"M211".
In entrambi i casi, nessun dato deve essere indicato nel campo
"numero dipendenti", "numero giornate" e
"retribuzioni".
Il Direttore Generale
Crecco
nota 1) circolare n. 701 R.C.V. del 5 ottobre 1981
nota 2)
per
il precedente significato del codice autorizzazione “2X” si rinvia alla
circolare n.40/2004. Pertanto, le u.d.p. aziende con dipendenti dovranno
aggiornare l’archivio aziende provvedendo all’apposizione del termine di
validità (31/12/1996) dello stesso.
nota 3) Il comma 13, dell'articolo 116,
della legge n. 388/2000 stabilisce, infatti, che, nei casi di tardivo
pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed
assistenziali, per i quali non si fa luogo all'applicazione delle sanzioni
civili e degli interessi di mora, non possono essere richiesti gli interessi
previsti dall'articolo 1282 del codice civile (vedi circolare n. 110/2001,
punto 1.6).
Allegato 1
Legge 3 dicembre 2004, n.291 "Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, recante
interventi urgenti in materia di politiche del lavoro e sociali" (G.U.
n.285 del 4 dicembre 2004)
omissis
Art. 1-
bis
1.
A decorrere dal 1° gennaio 2005, il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali puo' concedere, sulla base di specifici accordi in sede
governativa, in caso di crisi occupazionale, di ristrutturazione aziendale,
di riduzione o trasformazione di attivita', il trattamento di cassa
integrazione guadagni straordinaria, per ventiquattro mesi, al personale, anche
navigante, dei vettori aerei e delle societa' da questi derivanti a seguito
di processi di riorganizzazione o trasformazioni societarie. Dalla data del
1° gennaio 2005, ai medesimi lavoratori e' esteso il trattamento di
mobilita'. A decorrere dalla medesima data, i vettori e le societa' da questi
derivanti sono tenuti al pagamento dei contributi previsti dalla vigente
legislazione in materia di cassa integrazione guadagni straordinaria e di
mobilita', ivi compreso quanto previsto all'articolo 7, commi 1, 2 e 3, della
legge 23 luglio 1991, n. 223.
2. Ai datori di lavoro che assumono i lavoratori di cui al comma 1,
sospesi in cassa integrazione straordinaria o destinatari dell'indennita' di
mobilita', si estendono i benefici di cui all'articolo 8, comma 4, ed
all'articolo 25, comma 9, della legge n. 223 del 1991; non si applicano agli
stessi i benefici di cui all'articolo 8, comma 2, della legge n. 223 del
1991. I benefici di cui al presente comma sono concessi nel limite di 10
milioni di euro. 3. Gli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2 sono
determinati in complessivi 383 milioni di euro per il periodo 2005-2010. Alla
relativa copertura si provvede:
a) quanto a complessivi 336 milioni di
euro, a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7,
del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. A tal fine e' istituita nell'ambito di
detto Fondo apposita evidenza contabile, nella quale sono preordinati 40
milioni di euro per l'anno 2005, 64 milioni di euro per l'anno 2006, 67
milioni di euro per l'anno 2007, 64 milioni di euro per l'anno 2008, 64
milioni di euro per l'anno 2009 e 37 milioni di euro per l'anno 2010;
b) quanto a complessivi 47 milioni di
euro, mediante le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del comma 1,
pari a 7 milioni di euro per l'anno 2005, 12 milioni di euro per l'anno 2006,
10 milioni di euro per l'anno 2007, 10 milioni di euro per l'anno 2008 e 8
milioni di euro per l'anno 2009.
4. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al
monitoraggio dei provvedimenti autorizzativi di integrazione salariale, delle
domande di mobilita' e dei benefici contributivi, consentendo l'erogazione
dei benefici di cui ai commi 1 e 2 nel limite del complessivo onere pari, per
il periodo 2005-2010, a 383 milioni di euro ed annualmente pari a 47 milioni
di euro per l'anno 2005, 76 milioni di euro per l'anno 2006, 77 milioni di
euro per l'anno 2007, 74 milioni di euro per l'anno 2008, 72 milioni di euro
per l'anno 2009 e 37 milioni di euro per l'anno 2010. Le risultanze del
monitoraggio sono comunicate al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali ed al Ministero dell'economia e delle finanze, anche ai fini
dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma
7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero
delle misure correttive da assumere ai sensi dell'articolo 11, comma 3,
lettera i-quater), della medesima legge. Limitatamente al periodo
strettamente necessario all'adozione dei predetti provvedimenti correttivi,
alle eventuali eccedenze di spesa si provvede mediante corrispondente
rideterminazione, da effettuare con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
degli interventi posti a carico del Fondo per l'occupazione di cui al comma
3.
5. I lavoratori dipendenti da imprese ammesse al trattamento di cassa
integrazione guadagni straordinaria, i quali non abbiano in precedenza
esercitato la facolta' di rinuncia all'accredito contributivo ai sensi
dell'articolo 1, comma 12, della legge 23 agosto 2004, n. 243, non possono,
limitatamente al periodo di ammissione dell'impresa al trattamento di
integrazione, esercitare la predetta facolta', fatte salve le istanze
presentate fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto.
omissis